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D.P.R. 21/12/1999 n. 5548. Le stesse modalità sono osservate per la pubblicazione dei dati di cui all’art. 29, comma 1, lettere f), f bis) e f ter) della Legge. 9. Ai fini del presente articolo, per quotidiani nazionali si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita, in tutte le regioni e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale; per quotidiani regionali o provinciali si intendono quelli più diffusi, in termini di vendita, nel relativo territorio e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale; sono equiparati ai quotidiani provinciali i periodici a diffusione locale che abbiano almeno due uscite settimanali e che abbiano il formato, l’impostazione grafica e i contenuti re- dazionali tipici dei giornali quotidiani. 10. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti di gara è indicato il nome del responsabile del procedimento. 11. Gli avvisi di preinformazione, i bandi di gara, gli avvisi degli appalti aggiudicati sono redatti secondo gli schemi di cui agli allegati I, L, M, N, O. 12. L’osservatorio dei lavori pubblici assicura la trasmissione annuale alla Commissione Europea dei prospetti statistici relativi ai contratti di appalto di lavori stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell’anno precedente, contenenti il numero e il valore globale dei contratti aggiudicati al di sopra della soglia comunitaria, le procedure di aggiudicazione seguite, le categorie dei lavori appaltati, la nazionalità dell’impresa aggiudicataria. Art. 81 - Procedure accelerate 1. Nel caso di licitazione privata, se per ragioni di urgenza non è possibile l’osservanza dei termini di cui all’art. 79, la stazione appaltante può stabilire i termini seguenti: a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana successiva alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea per gli appalti di importo pari o superiore al controvalore in EURO di 5.000.000 di DSP, ovvero, per gli appalti di importo inferiore, dalla data di pubblicazione del bando; b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione dell’invito. 2. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato d’oneri devono essere comunicate dalla stazione appaltante almeno quattro giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. 3. Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare l’offerta sono trasmessi per le vie più rapide possibili. Le domande inviate mediante telegramma, telescritto, telecopia o telefono sono confermate con lettera spe dita prima della scadenza del termine indicato al comma 1, lettera a). Art. 82 - Segretezza e sicurezza 1. Le amministrazioni usuarie del bene oggetto dell’intervento dichiarano con provvedimento motivato, le opere di cui all’art. 33 della Legge da considerarsi «segrete» ai sensi del RD 11 luglio 1941 n. 1161 e della legge 24 ottobre 1977 n. 801 oppure «eseguibili con speciali misure di sicurezza». 2. Le opere di cui al comma 1 sono realizzate da imprese in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 della Legge e della abilitazione di sicurezza. 3. La realizzazione delle opere dichiarate segrete o eseguibili con speciali misure di sicurezza avviene previo esperimento di gara informale cui sono invitate da 5 a 15 imprese, secondo le disposizioni previste dall’art. 78, commi 1, 2, e 3. 4. L’impresa invitata può richiedere di essere autorizzata a presentare offerta quale mandataria di un’associazione temporanea, della quale deve indicare i componenti. L’amministrazione aggiudicatrice entro i successivi 10 giorni è tenuta a pronunziarsi sull’istanza; la mancata risposta nel termine equivale a diniego di autorizzazione. 5. Gli incaricati della progettazione, della direzione dei lavori e del collaudo delle opere di cui al comma 1, qualora esterni all’amministrazione, devono essere in possesso dell’abilitazione di sicurezza. Art. 83 - Appalto per l’esecuzione dei lavori congiunto all’acquisizione di beni immobili 1. Se il corrispettivo dell’appalto dei lavori è costituito, in tutto o in parte, dal trasferimento in favore dell’appaltatore delle proprietà di beni immobili, il bando di gara prevede l’importo minimo del prezzo che l’offerente dovrà versare per l’acquisizione del bene, nonché il prezzo massimo posto a base di gara per l’esecuzione dei lavori. 2. I concorrenti presentano offerte aventi ad oggetto alternativamente: a) il prezzo per l’acquisizione del bene; b) il prezzo per la esecuzione dei lavori; c) il prezzo per la congiunta acquisizione del bene ed esecuzione dei lavori. 3. Le buste contenenti le offerte specificano, a pena di esclusione, a quale delle tre ipotesi di cui al comma 2 l’offerta fa riferimento. Nessun concorrente può presentare più offerte. 4. L’amministrazione aggiudicatrice dichiara la gara deserta qualora nessuna delle offerte pervenute abbia ad oggetto l’acquisizione del bene. 5. Qualora le offerte pervenute riguardano: a) esclusivamente l’acquisizione del bene, la proprietà dello stesso viene aggiudicata al miglior offerente; b) esclusivamente l’esecuzione di lavori ovvero l’acquisizione del bene congiuntamente all’esecuzione dei lavori, la vendita del bene e l’appalto dei lavori vengono aggiudicati alla migliore offerta congiunta; c) la sola acquisizione del bene ovvero la sola esecuzione dei lavori ovve- ro l’acquisizione del bene congiuntamente all’esecuzione dei lavori, la vendi ta del bene e l’appalto per l’esecuzione dei lavori vengono aggiudicati alla migliore offerta congiunta, sempre che essa sia più conveniente delle due migliori offerte separate. In caso contrario l’aggiudi cazione, avviene in favore della migliore offerta relativa all’acquisizione del bene e a quella relativa all’esecuzione dei lavori. 6. Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della procedura di gara è determinato dal responsabile del procedimento sulla base dei criteri estimativi desumibili dalle norme fiscali. 7. L’inserimento nel programma triennale dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, delle amministrazioni pubbliche e degli altri enti non territoriali ai fini della loro alienazione comporta il venir meno del vincolo di destinazione ai sensi del secondo comma dell’art. 828 del codice civile.15 Sezione III Concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici. Art. 84 - Procedura di scelta del concessionario di lavori pubblici 1. L’affidamento della concessione di lavori pubblici avviene mediante licitazione privata. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, disciplinato dall’art. 91. 2. Si applicano i termini previsti ai commi 1 e 5, dell’art. 79, maggiorati di 15 giorni e le forme di pubblicità di cui all’art. 80. Art. 85 -Bando di gara 1. Il bando di gara per l’affidamento della concessione specifica le modalità con le quali i partecipanti alla gara dimostrano la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a coprire il costo dell’investimento. Il bando di gara, sulla base dei dati del piano economico-finanziario compreso nel progetto preliminare, indica: a) l’eventuale prezzo massimo che l’amministrazione aggiudicatrice intende corrispondere; b) l’eventuale prezzo minimo che il concessionario è tenuto a corrispon dere per la costituzione o il trasferimento di diritti; c) l’eventuale canone da corrispondere all’amministrazione aggiudicatrice; d) la percentuale, pari o superiore al 40% dei lavori da appaltare obbliga toriamente a terzi secondo le modalità e le condizioni fissate dall’art. 2, comma 4, della Legge; e) il tempo massimo previsto per l’esecuzione dei lavori e per l’avvio della gestione; f) la durata massima della concessione; g) il livello minimo della qualità di gestione del servizio, nonché delle rela tive modalità; h) il livello iniziale massimo e la struttura delle tariffe da praticare all’utenza e la metodologia del loro adeguamento nel tempo; i) eventuali ulteriori elementi specifici che saranno inseriti nel contratto; l) la facoltà o l’obbligo per il concessionario di costituire la società di pro getto prevista dall’art. 37 quinquies della Legge. 2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere la facoltà per i concorrenti di inserire nell’offerta la proposta di eventuali varianti al progetto posto a base di gara, indicando quali parti dell’opera o del lavoro è possibile variare e a quali condizioni. Art. 86 - Schema di contratto 1. Lo schema di contratto di concessione indica: a) le condizioni relative all’elaborazione da parte del concessionario del progetto dei lavori da realizzare e le modalità di approvazione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice; b) l’indicazione delle caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche e architettoniche dell’opera e lo standard dei servizi richiesto; c) i poteri riservati all’amministrazione aggiudicatrice, ivi compresi i criteri per la vigilanza sui lavori da parte del responsabile del procedimento; d) la specificazione della quota annuale di ammortamento degli investi menti; e) il limite minimo dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi secon do le modalità e le condizioni fissate dall’art. 2, comma 4, della Legge f) le procedure di collaudo; g) le modalità ed i termini per la manutenzione e per la gestione dell’opera realizzata, nonché i poteri di controllo del concedente sulla gestione stessa; h) le penali per le inadempienze del concessionario, nonché le ipotesi di decadenza della concessione e la procedura della relativa dichiarazione; i) le modalità di corresponsione dell’eventuale prezzo; l) i criteri per la determinazione e l’adeguamento della tariffa che il concessionario potrà riscuotere dall’utenza per i servizi prestati; m) l’obbligo per il concessionario di acquisire tutte le approvazioni necessarie oltre quelle già ottenute in sede di approvazione del progetto; n) le modalità ed i termini di adempimento da parte del concessionario degli eventuali oneri di concessione, comprendenti la corresponsione di canoni o prestazioni di natura diversa; o) le garanzie assicurative richieste per le attività di progettazione, costruzione e gestione; p) le modalità, i termini e gli eventuali oneri relativi alla consegna del lavoro all’amministrazione aggiudicatrice al termine della concessione. Art. 87 - Contenuti dell’offerta 1. In relazione a quanto previsto nel bando l’offerta contiene: a) il prezzo richiesto dal concorrente; b) il prezzo che eventualmente il concorrente è disposto a corrispondere all’amministrazione aggiudicatrice; c) il canone da corrispondere all’amministrazione aggiudicatrice; d) il tempo di esecuzione dei lavori; e) la durata della concessione; f) il livello iniziale della tariffa da praticare all’utenza ed il livello delle quali tà di gestione del servizio e delle relative modalità; g) le eventuali varianti al progetto posto a base di gara. 2. All’offerta è inoltre allegato un dettagliato piano economico finanziario dell’investi mento e della connessa gestione per tutto l’arco temporale prescelto. Sezione IV Lavori in economia Art. 88 - Tipologie di lavori eseguibili in economia 1. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell’ambito delle seguenti categorie generali: a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l’esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 19 e 20 della Legge; b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 50.000 EURO; c) interventi non programmabili in materia di sicurezza; d) lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
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